Scuola Secondaria di I grado .....

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
(Art.3 D P R 235/2007)

 

Per la realizzazione del piano dell’offerta formativa è necessaria la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche; ciò richiede un impegno comune.
I presupposti normativi sono costituiti dal D. P. R citato in epigrafe che all’art.3 inserisce, dopo l’art.5 del D. P. R 24 giugno 1998 n. 249, l’art. 5 bis che prescrive il patto educativo di corresponsabilità.
Le procedure di elaborazione, revisione e sottoscrizione sono disciplinate dal regolamento di istituto. I documenti basilari per la formulazione del patto educativo di corresponsabilità, che da qui in avanti sarà citato semplicemente come “ patto”, sono dunque:
il regolamento di istituto;
il regolamento di disciplina degli alunni;
lo statuto delle studentesse e degli studenti;
il piano dell’offerta formativa;
la carta dei servizi;
il documento della valutazione dei rischi;
la programmazione didattica educativa annuale.

 

I convenenti sottoscrivono il seguente “patto” valido nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
Le carte fondamentali d’istituto esplicitano diritti e doveri di genitori, alunni ed operatori scolastici sia in enunciato che tramite riferimento alle normative che disciplinano il settore; ciò avviene nell’ottica della subordinazione di tali norme alle leggi generali dello Stato.
Ricordando che nessuna norma pattizia può derogare dalle leggi e dalle prescrizioni più generali o sovraordinate, il presente patto ha funzione precipua di concertazione delle sinergie da valorizzare nella collaborazione e nell’impegno comune.
Nel caso di inosservanza dei diritti o dei doveri previsti o implicati nel presente “patto” si attua la procedura di composizione obbligatoria sottodescritta. Indispensabile è la segnalazione di mancato adempimento, “avviso” se da parte della scuola, “ reclamo” se da parte di genitore o alunno.
La segnalazione in predicato deve avere forma scritta per avviare qualsivoglia contenzioso.
Il ricevente la segnalazione è obbligato ad esperire gli accertamenti e le verifiche del caso.
In presenza di “reclamo”generico, reticente, non chiaro o privo del requisito della perentorietà, il ricevente risponde per iscritto al reclamante chiedendo di circostanziare ed esplicitare il reclamo onde fornire corretta informazione a pena di decadenza del reclamo stesso entro i termini di legge.
Il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sugli esiti degli accertamenti e sulle misure eventualmente adottate.
Resta impregiudicato, ovviamente, il ricorso alle vie legali non scolastiche da parte degli aventi titolo e facoltà, ove ricorrano i presupposti.
Il principio di “ corresponsabilità” dei genitori nel comportamento scolastico dei propri figli è l’aspetto peculiare del presente “ patto”; tale peculiarità, tuttavia, costituisce soltanto un richiamo alle leggi dello Stato vigenti prima e fuori della scrittura qui prodotta.
Inoltre, i più efficaci riferimenti normativi sono costituiti dai citati documenti basilari per la formulazione del presente “ patto “. Essi costituiscono, infatti, espressione della volontà della utenza e degli operatori scolastici , validata dagli organi collegiali e consiliari di base all’uopo preposti e ad un tempo dalla normativa generale di settore e dai codici civile e penale.
Convenuto che il compito della scuola dell’insegnare ad essere non è meno importante di quello dell’insegnare ad apprendere, la partecipazione attenta ed attiva della famiglia non può mancare essendo quest’ultima la responsabile più diretta dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli.
Ricordando che i legati agli obblighi normativi, cioè tutti gli operatori del servizio pubblico essenziale dell’ istruzione sono già obbligati agli adempimenti del proprio ruolo di appartenenza,
mentre gli studenti, dal canto loro, sono disciplinati dalle norme generali e particolari di questa loro scuola, è qui necessaria la prospettazione di quanto richiesto nel presente "patto" alla sola componente dei genitori.

 

Tanto premesso, i genitori si impegnano ad:
- adempiere con attenta partecipazione al proprio ruolo;
- ottemperare prontamente alle convocazioni della scuola;
- accusare con sollecitudine ricevuta delle comunicazioni;
- giustificare sempre assenze e ritardi;
- controllare l’esecuzione dei compiti dei figli;
- instaurare un dialogo costruttivo e regolare per frequenza con i docenti.

 

Per tutto quanto non menzionato nel presente "patto" si rinvia ai documenti basilari che ne costituiscono il presupposto ed il fondamento giuridico, assieme alle più generali leggi dello Stato. Essi documenti sono citati in esordio; la loro attenta lettura costituisce il primo dovere che i contraenti si impegnano a rispettare.